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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma, dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431
e' sostituito dai seguenti:
"Nei Comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 il Ministro
per i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla concessione di
contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di
fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio
artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere
necessarie ai fini dell'abitabilita' o dell'uso, col limite di lire
3.500.000 per ciascuna unita' immobiliare distrutta o danneggiata per
i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri.
Il contributo di cui al comma precedente e' elevato a lire 4.500.00
nei confronti dei proprietari di una sola uniti immobiliare adibita
ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare
sia di numero superiore a cinque membri".