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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo 7 della legge 26 giugno 1962, n. 885, e' aggiunta la
seguente lettera:
"c) a indire, per i posti che col tempo si renderanno disponibili
nel grado di tenente medico di polizia in servizio permanente
effettivo, un altro ed ultimo concorso per titoli riservato alla
rimanente aliquota degli ufficiali medici di complemento delle Forze
armate, in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza
ai sensi dell'articolo 75 del regio decreto 30 novembre 1930, n.
1629".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TAVIANI -
Visto, il
Guardasigilli: BOSCO