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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' concesso a favore dell'Opera nazionale maternita' ed infanzia
(O.N.M.I.) un contributo straordinario di lire 6 miliardi.
La somma di cui al precedente comma sara' inscritta nello stato
della previsione della spesa del Ministero della sanita' in ragione
di lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 3
miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65.