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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il quarto e il quinto comma dell'articolo 32 della legge 18 marzo
1958, n. 349, sono sostituiti, con effetto dalla data di entrata in
vigore della legge medesima dai seguenti:
"Il personale assistente di cui al presente articolo cessa dal
servizio qualora alla scadenza del declino anno dalla data del
provvedimento di inquadramento non abbia conseguito l'abilitazione
alla libera docenza.
La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a
quello in cui sia stato compiuto il decennio di servizio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 novembre 1963
SEGNI
LEONE - COLOMBO - GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO