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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, e' modificato come
segue:
"Ai sindaci dei Comuni puo' essere corrisposta una indennita'
mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale entro i seguenti
limiti:
1) Comuni fino a 1000 abitanti fino a lire 10.000;
2) Comuni da 1.001 abitanti a 3.000 fino a lire 20.000;
3) Comuni da 3.001 abitanti a 10.000 fino a lire 50.000;
4) Comuni da 10.001 abitanti a 30.000 fino a lire 70.000;
5) Comuni da 30.001 abitanti a 50.000 fino a lire 90.000;
6) Comuni da 50.001 abitanti a 100.000 fino a lire 120.000,
compresi tutti i capoluoghi di provincia;
7) Comuni da 100.001 abitanti a 250.000 fino a lire 180.000;
8) Comuni da 250.001 abitanti a 500.000 fino a lire 240.000;
9) Comuni oltre 500.000 abitanti fino a lire 300.000.
L'indennita' suddetta, qualora non venga attribuita al sindaco,
puo' essere assegnata, nei limiti sopraindicati, all'assessore
anziano o delegato".