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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e
fino al 31 luglio 1966, la, facolta' di procedere alla revisione dei
prezzi prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con la legge 9 maggio
1950, n. 329, e' ammessa, relativamente ai contratti stipulati dopo
l'entrata in vigore della presente legge, quando l'Amministrazione
riconosca che il costo complessivo dell'opera, e' aumentato o
diminuito in misura superiore al 6 per cento per effetto di
variazioni di prezzi correnti intervenute successivamente alla
presentazione dell'offerta.
La predetta facolta', in deroga al disposto dell'articolo 6 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947,
n. 1501, modificato dall'articolo 2 della legge 9 maggio 1950, n.
329, puo' essere esercitata anche dal Ministero delle poste e
telecomunicazioni, dall'Azienda, di Stato per i servizi telefonici,
nonche' dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile
limitatamente alle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato
generale dell'aviazione civile e dello Ispettorato generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto e della legge
richiamati al primo comma.