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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai cittadini italiani che si trovano nelle condizioni volute negli
articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, i quali
non hanno raggiunto la, titolarita' di una farmacia beneficiando
della legge suddetta o della successiva legge 8 aprile 1954, n. 104,
e' concessa, nei comuni concorsi che saranno banditi entro tre anni
dall'entrata in vigore della, presente legge per assegnazione di
farmacie, ai fini della graduatoria, in aggiunta alla somma dei punti
risultanti dalla valutazione dei titoli, ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia, una maggiorazione di tre punti per ogni
commissario e non verranno applicate, nei loro confronti, eventuali
disposizioni che nel frattempo stabiliscano comunque limiti di eta'.
Coloro che abbiano conseguito definitivamente il conferimento di
farmacie in dipendenza delle suddette agevolazioni, non potranno piu'
usufruirne nei successivi concorsi, nei quali dovranno esplicitamente
dichiarare tale circostanza.
Presso il Ministero della sanita' sara' tenuto un registro in cui
saranno segnati alfabeticamente i concorrenti che abbiano goduto del
citato beneficio.