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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e' aggiunto
il seguente comma:
"Il primo comma del presente articolo costituisce interpretazione
autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, a seguito
della abrogazione dell'articolo 119 dello stesso testo unico disposta
dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo
1945, n. 62".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TAVIANI -
TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO