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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 41 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente:
"Gli stipendi degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli
uffici sanitari comunali nominati in seguito a concorso, sono
deliberati, tenuto conto della importanza del servizio, dal Consiglio
comunale. In ogni caso, gli stipendi minimi non possono essere
inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto
al coefficiente 271, ai sensi della tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. E' riconosciuto,
a tutti gli effetti di carriere ed economici, il servizio prestato
presso altri enti locali.
Contro il provvedimento del Consiglio comunale e' ammesso ricorso
alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico
provinciale".