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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Fra le categorie indicate nella tabella annessa alla legge 19
aprile 1962, n. 178, s'intendono comprese, con effetto dalla stessa
decorrenza, indicata nell'articolo 1 della legge medesima, le
seguenti categorie di personale:
Carriera di concetto:
Istituti per sordomuti: assistenti;
Istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale: capi
officina, tecnici agrari, maestre di laboratorio ed assistenti del
ruolo transitorio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 1277;
Scuole di avviamento professionale: istruttori pratici e
istruttrici pratiche del ruolo transitorio di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278;
personale a contratto tipo del disciolto Ministero dell'Africa
italiana.
Carriera esecutiva:
Istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale:
sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio del ruolo
transitorio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1277; prefetti di disciplina del ruolo transitorio o del
ruolo aggiunto non inquadrati nel ruolo dei censori di cui alla legge
3 aprile 1958, n. 475; assistenti e macchinisti di cui alla legge 15
giugno 1931, n. 889, non inquadrati fra il personale della carriera
esecutiva di cui alla legge 3 aprile 1958, numero 475;
personale a contratto tipo del disciolto Ministero dell'Africa
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1963
SEGNI
LEONE - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO