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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore degli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna,
del Teatro comunale di Firenze, del Teatro comunale dell'Opera di
Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro San Carlo di
Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma,
del Teatro Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di
Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia e degli spettacoli lirici
all'arena di Verona, costituiti ai sensi della legge 4 giugno 1936,
n. 1570, nonche' dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma e
dell'istituzione dei Concerti del Conservatorio statale di musica
Pierluigi da Palestrina di Cagliari, per l'esercizio finanziario 1
luglio 1963 - 30 giugno 1964, lo Stato corrisponde, in luogo dei
contributi previsti dall'articolo 7 del regio decreto legislativo 30
maggio 1946, n. 538, e successiva modifica di cui all'articolo 5
della legge 31 luglio 1956, n. 898, contributi per l'importo
complessivo di lire 2 miliardi e 350 milioni.