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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 18 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, e' sostituito
dal seguente:
"Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo precedente e'
corrisposto da tutti i geometri iscritti alla Cassa nella misura di
lire 36.000 annue, comprendendo tale contributo anche la quota di
maggiorazione per la riversibilita'.
Il contributo per marche di cui alla lettera b) dell'articolo
precedente, da applicare a cura di tutti i geometri nell'esercizio
professionale, e' stabilito come segue:
Marca da lire 300. - Per elaborati tecnici da esibire agli Uffici
tecnici erariali, catastali e Uffici tavolari e per ogni unita'
immobiliare e subalterna, se trattasi di catasto edilizio urbano.
Marca da lire 500. - Per elaborati tecnici concernenti opere di
edilizia di lieve entita', non soggette al rilascio di certificato di
abitabilita' o agibilita' o di uso.
Per elaborati tecnici da esibire davanti alle Preture ed agli enti
locali.
Marche da lire 1.000. - Per elaborati tecnici da esibire davanti ai
Tribunali e Corti di appello, Ministeri, Uffici regionali e
compartimentali.
Per oli elaborati riguardanti le opere edilizie, con esclusione di
tutte le opere rurali, misurabili a volume verra' applicata una marca
da lire 500 ogni 100 metri cubi o frazioni di 100. Per gli elaborati
riguardanti le opere misurabili a metro lineare (strade, acquedotti,
canali, fognature, ecc.) una marca da lire 1.000 ogni 500 metri o
frazioni di 500. Per le frazioni successive, la marca verra'
applicata qualora la frazione stessa superi i 200 metri.
Per la mancata corresponsione del contributo o di omessa,
applicazione delle marche, il Consiglio del Collegio, competente per
territorio, e' tenuto ad adottare provvedimenti disciplinari a mente
del vigente regolamento professionale.
Gli uffici riceventi sono tenuti ad assicurarsi della esatta
applicazione delle marche".