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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dall'esercizio finanziario 1963-64 e fino a tutto
l'esercizio, finanziario 1977-78 e' autorizzata la spesa annua di
lire italiane 2 miliardi per la concessione tramite l'istituto
centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale -
agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'articolo 19 della
legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per la
effettuazione di operazioni di credito finanziario, ai sensi
dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.
Le modalita' e le condizioni per l'erogazione da parte del
Mediocredito centrale dei contributi di cui al precedente comma
saranno fissate nel decreto previsto dall'articolo 21 della legge 5
luglio 1961, n. 635.