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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo 7, primo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, 6
aggiunto il seguente numero:
"13) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle
Organizzazioni sindacali di categoria".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO