Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, gia' modificato
dall'articolo 1 della legge 9 novembre 1957, n. 1126, e' sostituito
dal seguente:
"Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi,
assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in
luogo di cura o ambulatorialmente, in sostituzione delle indennita'
di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86,
spetta un'indennita' giornaliera di lire 500, maggiorata per i
familiari di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86,
modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un
importo pari a quello degli assegni familiari spettanti ai lavoratori
dell'industria.
Ai coloni e mezzadri assistiti in dipendenza di assicurazione
propria spetta l'indennita' giornaliera di lire 500, la maggiorazione
di cui al primo comma e' concessa per i figli di eta' non superiore
al 14° anno.
Ai familiari di assicurati, compresi i familiari di coloni e
mezzadri, assistiti con ricovero in luogo di cura o
ambulatorialmente, compete un'indennita' giornaliera di lire 250.
La maggiorazione di cui al primo comma e' corrisposta per i figli
viventi a carico dell'assicurato e che non prestino lavoro
retribuito, sino al 21° anno di eta' qualora frequentino una scuola
media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non
oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino scuole universitarie.
Se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennita' di
cui al primo comma e' corrisposta per l'importo di lire 250 allo
stesso assistito e per l'importo di lire 250 unitamente alle
maggiorazioni di cui al comma stesso a persona da lui delegata, da
scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle
maggiorazioni medesime".