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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo
degli agenti di custodia e delle corrispondenti categorie di
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti in
conformita' alle tabelle A), B), C) e D) allegate alla presente
legge.