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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli esportatori che hanno diritto alla restituzione dell'imposta
generale sull'entrata ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e
successive modificazioni, possono utilizzare, a discarico
dell'imposta da loro dovuta per gli atti economici posti in essere
nel territorio della Repubblica, le somme di cui chiedono la
restituzione.
Il discarico e' ammesso sull'ammontare dell'imposta che dovrebbe
essere versata a mezzo del servizio dei conti correnti postali nei
sei mesi successivi a quello in cui viene presentata la domanda di
restituzione, nel limite dell'80 per cento della somma richiesta;
ovvero, a scelta dell'esportatore, nei sei mesi successivi a quello
in cui l'intendente di finanza ha liquidato la somma da restituire,
per l'intera somma liquidata.