Legge Ordinaria n. 156 del 14/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 8 marzo 1963 n. 65)
Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  25  del  regolamento  per  la  previdenza del personale
addetto  alle  gestioni delle imposte di consumo, approvato con regio
decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 e' sostituito dal seguente:
  "Nel  caso  di  risoluzione  del  rapporto  d'impiego prima che sia
maturato  il  diritto  a  pensione,  se  l'iscritto  ha  diritto alla
indennita'  di  anzianita'  a  norma  di  legge,  ovvero  a  norma di
contratto   collettivo  o  regolamento  aziendale,  sul  quali  abbia
espresso  favorevole  parere  il  Comitato  di cui all'articolo 1 del
presente  regolamento,  gli  spetta una somma ragguagliata all'intera
riserva matematica dell'assicurazione mista.
  Nei casi di dimissioni, la riserva matematica sara' corrisposta:
    a)  al  Fondo  di cui all'articolo 34, se le dimissioni avvengono
nel primo quinquennio del servizio;
    b)  per  meta'  all'iscritto e per meta' al suddetto Fondo, se le
dimissioni avvengono nel secondo quinquennio;
    c)  per  intero  all'iscritto, se le dimissioni avvengono dopo il
secondo quinquennio.
  Nel  caso di dimissioni per matrimonio, spetta alla donna la intera
somma  di  cui  al  primo  comma  del  presente  articolo, purche' il
matrimonio  sia  celebrato entro un anno dal giorno di cessazione dal
servizio.
  Nei casi di recesso del datore di lavoro per giusta causa, ai sensi
dell'articolo  2119  del  Codice  civile, la riserva matematica sara'
corrisposta:
    a)  interamente  al  Fondo  di  cui  all'articolo 31, nei casi di
licenziamento  per  i  quali  non e' prevista la corresponsione della
indennita' di anzianita';
    b)   all'iscritto  fino  alla  concorrenza  della  indennita'  di
anzianita'  e  l'eventuale rimanenza al Fondo di cui all'articolo 34,
nei  casi  per  i  quali e' prevista la corresponsione della predetta
indennita' in tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora la
riserva  matematica  o  la  quota  di essa, ovvero le somme garantite
dalla  assicurazione  mista  ai  sensi  dell'articolo  19,  risultino
inferiori  alla  indennita'  di  anzianita'  a  ciascuno spettante in
forza,  di legge, di contratto collettivo o di regolamento aziendale,
esse  saranno  integrale  prelevando  la  differenza dal Fondo di cui
all'articolo 31 del presente regolamento".
  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si applicano con
decorrenza dal 1 luglio 1959.
 

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