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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I Comuni disciplinano con apposito regolamento, da adottare entro
un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le attivita' di
barbiere e di parrucchiere da signora ed affini, siano esse
esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente o
del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a
titolo gratuito.
Detto regolamento deve conformarsi alle norme di cui agli articoli
successivi e deve essere approvato dagli organi di tutela sentito il
parere della Commissione provinciale per l'artigianato, di cui
all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.