Legge Ordinaria n. 162 del 14/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1963 n. 66)
Estensione della legge 13 giugno 1961, n. 526, a Comuni classificati montani, in particolari condizioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  disposizione  prevista  dalla  legge  13  giugno  1961, n. 526,
concernente  il  riconoscimento di diritto dei territori classificati
montani  ai  fini  della legge 25 luglio 1952, n. 991, come localita'
economicamente depresse e' estesa ai Comuni con popolazione residente
superiore  ai  20.000  abitanti,  ma  limitatamente  a  quelli il cui
territorio sia totalmente classificato montano a tenore dell'articolo
1  della legge 25 luglio 1952, n. 991, sostituito dall'articolo unico
della  legge  30 luglio 1957, n. 657, e il cui capoluogo non ecceda i
20.000 abitanti di popolazione residente.
  Nella  circoscrizione  amministrativa  di  tali  Comuni  montani si
applicano  tutte le provvidenze disposte con l'articolo 8 della legge
29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni e integrazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello stato.

  Data a Roma, addi' 14 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                  FANFANI - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)