Legge Ordinaria n. 163 del 14/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1963 n. 66)
Integrazione della legge 21 marzo 1958, n. 290, relativa all'incremento ed al potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  provvidenze  di  cui  alla  legge  21  marzo 1958, n. 290, sono
ripristinate  per  4  anni  con decorrenza dall'esercizio finanziario
1962-63.
  Il  Ministro  per  l'agricoltura  e per le foreste e' autorizzato a
concedere,  nel  limite  massimo di lire 200 milioni in ragione di 50
milioni  all'anno  per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1965-66
contributi nelle spese occorrenti per le opere indicate dall'articolo
1 e nella misura massima prevista dall'articolo 2 della detta legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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