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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le provvidenze di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 290, sono
ripristinate per 4 anni con decorrenza dall'esercizio finanziario
1962-63.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato a
concedere, nel limite massimo di lire 200 milioni in ragione di 50
milioni all'anno per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1965-66
contributi nelle spese occorrenti per le opere indicate dall'articolo
1 e nella misura massima prevista dall'articolo 2 della detta legge.