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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I quadri I - Ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, II - Ruolo
speciale del Corpo di Stato Maggiore, III - Ruolo normale del Corpo
del genio navale, IV - Ruolo speciale del Corpo del genio navale, VII
- Ruolo medici del Corpo sanitario, VIII - Ruolo farmacisti del Corpo
sanitario, IX - Ruolo normale del Corpo di commissariato, X - Ruolo
speciale del Corpo di commissariato, XI - Ruolo normale del Corpo
delle capitanerie di porto e XII - Ruolo speciale del Corpo delle
capitanerie di porto riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge
12 novembre 1955, n. 1137, sono sostituiti da quelli riportati
nell'allegato A alla presente legge.
Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei
Corpi suindicati, stabiliti dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2386,
sono sostituiti da quelli indicati nella colonna 4 dei quadri
allegati alla presente legge.
La tabella n. 9 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni, e' sostituita da quella riportata
nell'allegato B alla presente legge.
Il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente del
capitano di vascello e del colonnello dei ruoli speciali e' fissato
in anni 61.