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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta ai posti di professore di ruolo istituiti con
l'articolo 50, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono
istituiti 20 nuovi posti di professore di ruolo dall'anno accademico
1962-63.
Ai fini della ripartizione dei predetti posti fra le Facolta' e
Scuole delle Universita' e degli Istituti di istruzione
universitaria, si osservano le disposizioni di cui ai comma secondo,
terzo e quinto dell'articolo 50 sopra citato.
I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei
concorsi alle cattedre di cui al presente articolo e per i relativi
bandi sono prorogati, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile
1963.