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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 16 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, e' sostituito
dal seguente:
"Il Consiglio funziona normalmente per Sezioni. Il Ministro puo'
disporre la riunione di piu' Sezioni, in seduta comune, quando si
tratti di esaminare argomenti che investano la competenza delle
Sezioni stesse.
Le Sezioni riunite sono presiedute dal vice presidente e, in caso
d'impedimento, dal presidente di Sezione piu' anziano.
Il Ministro puo' convocare l'adunanza plenaria per l'esame di
questioni generali e, prima che le Sezioni singole o quelle unite si
siano pronunziate, puo' rimettere all'adunanza plenaria questioni di
competenza delle medesime, che rivestano particolare importanza.
Per la validita' delle adunanze del Consiglio plenario o di piu'
Sezioni unite e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei
componenti.
Per la validita' delle adunanze delle singole Sezioni e' richiesta
la presenza di almeno quattro componenti per la prima e la seconda
Sezione e di almeno cinque per le altre".