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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della
legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e
integrazioni, e' aumentato di lire un miliardo per ciascuno degli
esercizi dal 1962-63 al 1974-75.
E' inoltre autorizzato lo stanziamento di lire 750 milioni per
ciascuno degli esercizi 1975-76 e 1976-77.