Legge Ordinaria n. 1855 del 23/12/1963 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1963 n. 337)
Riscatto e gestione commissariale delle ferrovie Calabro-Lucane.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  approvato,  con efficacia dal 1 gennaio 1964, l'atto di diffida
notificato  il 25 settembre 1962 alla Societa' italiana per le strade
ferrate  del Mediterraneo, Societa' per Azioni, per il riscatto delle
ferrovie Calabro-Lucane.
  Il  Ministero  dei  trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione -
e'  autorizzato  ad  assumere, dalla predetta data, la gestione delle
ferrovie  CalabroLucane  ed  a provvedervi direttamente a mezzo di un
commissario  e  un  vice  commissario,  nominati  dal  Ministro per i
trasporti  e  per  l'aviazione  civile fra i funzionari del Ministero
(Ispettorato  generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione) aventi la qualifica di direttore centrale.
  Per il periodo di espletamento dell'incarico i funzionari di cui al
precedente comma saranno collocati nella posizione di fuori ruolo, ai
sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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