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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' approvato, con efficacia dal 1 gennaio 1964, l'atto di diffida
notificato il 25 settembre 1962 alla Societa' italiana per le strade
ferrate del Mediterraneo, Societa' per Azioni, per il riscatto delle
ferrovie Calabro-Lucane.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione -
e' autorizzato ad assumere, dalla predetta data, la gestione delle
ferrovie CalabroLucane ed a provvedervi direttamente a mezzo di un
commissario e un vice commissario, nominati dal Ministro per i
trasporti e per l'aviazione civile fra i funzionari del Ministero
(Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione) aventi la qualifica di direttore centrale.
Per il periodo di espletamento dell'incarico i funzionari di cui al
precedente comma saranno collocati nella posizione di fuori ruolo, ai
sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.