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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160, va inteso nel senso
che tra gli insegnamenti da attribuirsi per supplenza, per il periodo
strettamente indispensabile, sono compresi sia quelli non conferibili
dai Provveditori agli studi, perche' non rientrano nelle categorie
elencate nell'articolo 3 della medesima legge, sia quelli comunque
non conferiti dai medesimi Provveditori agli studi.