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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Limiti della legge
Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di
locazione di immobili adibiti all'esercizio di un'attivita'
commerciale od artigiana, che abbia rapporti diretti col pubblico
degli utenti o dei consumatori.