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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti
sottoelencati l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nella misura
del 4 per cento dell'entrata imponibile:
a) lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso
industriale e di laboratorio;
b) articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi
gli orologi da tasca o da polso con cassa in oro o in platino ed
escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro;
c) prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali
l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.
La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei
prodotti sopra elencati.
In tal senso restano modificati l'articolo 4 della legge 7 gennaio
1949, n. 1, e l'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 110.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI -
TREMELLONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO