Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di
immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, che abbiano
avuto inizio anteriormente al 1 febbraio 1947, e' prorogata sino al
31 dicembre 1964.