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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Amnistia
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
a) per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel
massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a
detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni;
b) per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre
l'attenuante preveduta dell'articolo 62, n. 4 del Codice penale;
c) per il delitto di lesioni personali lievissime, preveduto
dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi
dell'articolo 585 in relazione all'articolo 577 capoverso dello
stesso Codice;
d) per i reati commessi dai minori degli anni 1, punibili con
pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero con
pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel
massimo a lire due milioni.
L'amnistia non si applica ai reati preveduti dagli articoli 371,
444, 516, 528 e 530 del Codice penale.