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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale civile delle Amministrazioni statali, il cui
trattamento per stipendio, paga o retribuzione e' previsto dalla
tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19 e successive modificazioni, e' attribuito, a
decorrere dal 1 gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure
mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di
stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata
nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.