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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, e' integrato come
segue:
"Lo stanziamento di cui al precedente comma avra' termine con
l'esercizio 1984-1985".