Legge Ordinaria n. 208 del 18/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 16 marzo 1963 n. 73)
Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, e' integrato come
segue:
  "Lo  stanziamento  di  cui  al  precedente  comma avra' termine con
l'esercizio 1984-1985".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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