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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1963, ai magistrati ordinari, distinti
per funzioni, e' attribuita una indennita' mensile, non pensionabile,
nelle seguenti misure:
a) funzioni di magistrato di Corte di cassazione: Primo
presidente della Corte di cassazione lire 120.000; Procuratore
generale della Corte di cassazione; Presidente del Tribunale
superiore delle acque pubbliche lire 110.000; Presidenti di sezione
della Corte di cassazione ed equiparati lire 90.000; Consiglieri di
cassazione ed equiparati lire 70.000;
b) funzioni di magistrato di Corte di appello: Consiglieri ed
equiparati lire 50.000;
c) funzioni di magistrato di Tribunale: Giudici ed equiparati
lire 40.000; Aggiunti giudiziari lire 20.000; Uditori giudiziari lire
15.000.