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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al fini dell'attribuzione dell'assegno base di cui al l'articolo
11, secondo comma, della legge 30 giugno 1954, n. 775, per il
personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero
degli affari esteri sono istituiti presso gli Uffici diplomatici e
consolari i seguenti posti:
n. 65 assistente capo;
n. 210 primo assistente;
n. 50 assistente;
n. 90 coadiutore Capo;
n. 310 primo coadiutore;
n. 100 coadiutore;
n. 290 primo aggiunto di cancelleria;
n. 80 aggiunto di carpenteria;
n. 180 primo subalterno;
n. 60 subalterno.