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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal
seguente:
"Il sindaco e' tenuto a rilasciare, alle persone di eta' superiore
agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro
dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identita' conforme
al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
La carta di identita' ha durata di cinque anni e deve essere munita
della fotografia della persona a cui si riferisce.
La carta di identita' vistata dall'autorita' provinciale di
pubblica sicurezza, e' titolo valido per valido per l'espatrio nei
Paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il
Guardasigilli: BOSCO