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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1956, n. 1826,
sono estese:
a) agli ufficiali ai sottufficiali, ali appuntati ed alle guardie
e di pubblica, sicurezza, gia' appartenenti alla soppressa milizia
portuaria, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 10 aprile 1954,
n. 217;
b) agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza gia'
appartenenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.