Legge Ordinaria n. 225 del 27/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 18 marzo 1963 n. 75)
Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  contenute  nella  legge 8 novembre 1956, n. 1826,
sono estese:
    a) agli ufficiali ai sottufficiali, ali appuntati ed alle guardie
e  di  pubblica,  sicurezza, gia' appartenenti alla soppressa milizia
portuaria,  i  quali  conseguirono  l'inquadramento  nel  Corpo delle
guardie  di  pubblica sicurezza, ai sensi della legge 10 aprile 1954,
n. 217;
    b)  agli  appuntati  ed  alle  guardie di pubblica sicurezza gia'
appartenenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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