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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In favore del personale direttivo e docente delle scuole e degli
istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, iscritto
nei ruoli ordinari o nel ruolo transitorio ordinario, che era in
possesso della abilitazione, ove prescritta, all'entrata in vigore
del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, se in servizio alla data
del 23 marzo 1939, la nomina in ruolo verra' fatta decorrere, agli
effetti giuridici e di carriera, dal 1 ottobre 1939.
I professori iscritti nei ruoli speciali transitori che si trovino
nelle condizioni previste dal precedente comma, verranno assunti nei
ruoli ordinari, agli effetti giuridici e di carriera, con anzianita'
1 ottobre 1939.
Parimenti con anzianita' 1 ottobre 1939 verra' fatta decorrere la
nomina in ruolo degli insegnanti delle scuole e degli istituti di
istruzione elementare, secondaria e artistica iscritti nei ruoli
ordinari o transitori ordinari, se in possesso della abilitazione
all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, anche
se non in servizio alla data del 23 marzo 1939, perche' perseguitati
politici o razziali.