Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n.
831, e' aggiunto il seguente:
"A tale punteggio si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di
servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il
servizio prestato in diverso posto d'insegnamento e' valutato per
meta'; in caso di parita' di punteggio la precedenza e' determinata
dalla eta'".