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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato,
ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, fissato
in 150 miliardi di lire per l'esercizio 1962-63, e' elevato Si 120
miliardi di lire ed e' portato per detto esercizio finanziario a 270
miliardi di lire.
Qualora alla fine dell'esercizio 1962-63 l'ammontare delle garanzie
assunte a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 270
miliardi, la differenza sara' portata in aumento dell'importo dei
rischi da assumere a carico dello Stato previsto per l'esercizio
finanziario 1963-64.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI -
LA MALFA - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO