Legge Ordinaria n. 234 del 09/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 20 marzo 1963 n. 76)
Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  dell'articolo  1 della legge 15 febbraio 1962, n.
68, sono estese alla costruzione delle case per ferie e degli ostelli
per  la  gioventu' equiparati a norma della legge n. 326 del 21 marzo
1958, ai complessi pararicettivi, in essa contemplati.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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