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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1962, n.
68, sono estese alla costruzione delle case per ferie e degli ostelli
per la gioventu' equiparati a norma della legge n. 326 del 21 marzo
1958, ai complessi pararicettivi, in essa contemplati.