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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'Istituto nazionale per il finanziamento della, ricostruzione
(I.N.F.I.R.) e' autorizzato a concedere i mutui previsti
dall'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, per il
finanziamento delle opere di cui ai commi secondo e sesto del
medesimo articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI -
SULLO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO