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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 582 del Codice penale e' cosi' modificato:
"Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale
deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la
reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non
concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli
583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1) e nell'ultima
parte dello articolo 577, il delitto e' punibile a querela della
persona offesa".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO