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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sulle partite di rione acquistate per la preparazione di riso
finito o semilavorato da esportare, possono essere concesse
rettifiche di prezzo, in relazione alla differenza fra i livelli dei
prezzi all'interno e sul mercato internazionale, sempreche'
l'esportazione abbia effettivamente luogo e l'industriale esportatore
si attenga alle disposizioni impartite dal Ministero
dell'agricoltura, e delle foreste, su proposta dell'Ente nazionale
risi, allo scopo di facilitare e indirizzare le vendite in vista
della migliore tutela dei tipici risi italiani nel mercato
internazionale.
Allo scopo di tutelare le varieta' tipiche della produzione
risicola nazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste
fissa annualmente i quantitativi massimi esportabili di risone da
seme delle varieta' suddette e i Paesi verso i quali e' ammessa
l'esportazione, salva in ogni caso l'osservanza degli impegni
internazionali.