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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La tariffa nazionale degli onorari per le prestazioni
medico-chirurgiche e' approvata con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita' di concerto con
il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato,
del Consiglio superiore di sanita' e della Federazione nazionale
degli Ordini dei medici, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
La tariffa puo' essere sottoposta a revisione ogni due anni; deve
essere riveduta ogni cinque anni.