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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le
attivita', anche se esercitate dallo Stato e dagli Enti pubblici,
alle quali siano comunque addetti prestatori di lavoro, ivi compresi
quelli che svolgono attivita' artigiane e quelli che lavorano a
domicilio su commissione.