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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' data facolta' ai Comuni di istituire una imposta sull'incremento
di valore delle aree fabbricabili. La istituzione dell'imposta e'
obbligatoria per i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30.000
abitanti, o Comuni capoluoghi di Provincia, ovvero Comuni dichiarati
di soggiorno o di cura, ovvero limitrofi di Comuni aventi non meno di
300.000 abitanti.
Si considerano fabbricabili le aree che per conformazione fisica o
superficie, anche se suddivise fra piu' proprietari, siano
utilizzabili a scopo edificatorio, tenuto conto delle norme edilizie
in vigore la' dove esistono, sempreche', se censite con reddito
dominicale terreni, abbiano, nel momento in cui si applica l'imposta,
ai sensi degli articoli 6, 7 e 12 un valore di mercato almeno otto
volte superiore a quello determinato in base al reddito stesso, ai
sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.
Per le aree censite come bosco di alto fusto il calcolo di cui al
comma precedente viene effettuato considerandole come se fossero
censite a pascolo di prima classe, con l'aggiunta del valore delle
piante riferito al primo settembre dell'anno precedente a quello
della tassazione; per le aree non censite con reddito dominicale si
fa riferimento al valore medio dei terreni circostanti.
Si considerano fabbricabili le aree ancorche' sulle medesime
insistano costruzioni abusive o a carattere provvisorio, o ruderi di
fabbricati di qualunque natura, come pure le aree che siano
utilizzate, se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1
gennaio 1958, per una cubatura inferiore alla meta' di quella
consentita dalle norme edilizie vigenti nel tempo della costruzione o
di quella corrispondente al sistema normale di costruzioni edilizie
usato nella zona.
Sono equiparati alle aree fabbricabili i tratti di palude o di
laguna o di litorale, non soggetti a regime di pubblico demanio, che
siano utilizzabili per costruzione edilizia anche mediante lavori di
consolidamento o di rassodamento.
Sono pure equiparati alle aree fabbricabili i suoli ed i tratti di
terreno che si possono rendere edificabili mediante lavori di
demolizione, movimenti di terra, sbancamenti di rocce ed in genere
lavori di adattamento.