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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina
militare piloti sono reclutati tra gli ufficiali di complemento del
Corpo di stato maggiore che frequentino e superino gli appositi corsi
di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto di pilota
militare.
Ai corsi di pilotaggio aereo possono essere ammessi, a domanda, gli
ufficiali di cui sopra che abbiano l'attitudine al pilotaggio
militare da accertarsi presso un Istituto medico legale
dell'Aeronautica e che non abbiano compiuto il ventiquattresimo anno
di eta' alla data di inizio dei corsi, stabilita nel relativo bando
di concorso.