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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La delega legislativa prevista dall'articolo 2 della legge 5 luglio
1961, n. 564, puo' essere esercitata entro quattro mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO