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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Agli effetti dell'articolo 151, lettera d), del testo unico delle
leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si intendono compresi fra
le aziende di cui a detto articolo gli enti fieristici costituiti
interamente dalle Regioni dalle Province, dai Comuni e relativi
consorzi in quanto gestiscano i servizi fieristici nell'ambito
locale, di fatto in regime di monopolio senza fini di lucro e
svolgendo attivita' esclusivamente di interesse pubblico.
Non si fa luogo, tuttavia, alla restituzione di somme corrisposte
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per
effetto di una interpretazione diversa da quella di cui al precedente
comma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO