Legge Ordinaria n. 251 del 21/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1963 n. 78)
Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera d), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nei riguardi degli enti fieristici in particolare situazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Agli  effetti  dell'articolo 151, lettera d), del testo unico delle
leggi  sulle  imposte  dirette  approvato  con decreto del Presidente
della  Repubblica  29 gennaio 1958, n. 645, si intendono compresi fra
le  aziende  di  cui  a detto articolo gli enti fieristici costituiti
interamente  dalle  Regioni  dalle  Province,  dai  Comuni e relativi
consorzi  in  quanto  gestiscano  i  servizi  fieristici  nell'ambito
locale,  di  fatto  in  regime  di  monopolio  senza  fini di lucro e
svolgendo attivita' esclusivamente di interesse pubblico.
  Non  si  fa luogo, tuttavia, alla restituzione di somme corrisposte
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per
effetto di una interpretazione diversa da quella di cui al precedente
comma.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                FANFANI - TRABUCCHI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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